Il Diritto al Nome

IL DIRITTO AL NOME

Ai sensi del primo comma dell’art. 6 del Codice Civile “ciascuna persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito”.

Il nome è costituito sia dal cosiddetto “prenome” sia dal cosiddetto “cognome”: la prima definizione attiene al vero e proprio “nome di battesimo” della persona; il secondo apostrofo indica l’appartenenza ad un ramo familiare ben individuato.

Il punto focale della presente analisi è il seguente: è possibile apportare aggiunte, cambiamenti o rettifiche al proprio nome?

Alias: è possibile cambiare il proprio prenome ed il proprio cognome?

La risposta è unica ed inequivocabile: SI!

Il terzo comma dell’art. 6 del Codice Civile asserisce che “Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche del nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.

Il legislatore ha dunque previsto degli strumenti legislativi ad hoc per il cambiamento del nome, i quali possono riassumersi nel D.P.R. 03 Novembre 2000 N.396, per come modificato dal D.P.R. 13 Marzo 2012, n. 54 e dalla successiva L. 11 Gennaio 2018, n.4.

La domanda di cambiamento del nome (prenome o cognome o entrambi) deve essere inoltrata alla Prefettura della provincia del luogo di residenza o di quello del luogo ove è situato l’ufficio dello stato civile ove si trova l’atto di nascita a cui si riferisce la richiesta.

Ovviamente, nella domanda, deve essere indicata la modifica che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome e il cognome che si intendono assumere, tenuto conto che ciascuna richiesta dovrà essere supportata da una meritevole motivazione, salvo il rigetto della domanda.

Laddove la richiesta venisse accolta, il Prefetto autorizzerà con decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza un avviso contenente il sunto della domanda: chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione alla domanda con atto notificato al prefetto entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione.

Trascorso il termine, il richiedente dovrà presentare al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata.

 Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà sulla domanda con decreto.

Il decreto finale dovrà essere notificato agli Opponenti laddove presenti.

Ottenuto il decreto di cambiamento e/o modifica di nome e cognome, bisognerà provvedere alla annotazione nei registri dello stato civile.

Si rilevi, infine, che il fulcro principale della domanda concerne le motivazioni che verranno addotte nella stessa, che devono sempre essere ragionevoli, sensate nonché meritevoli di tutela giuridica, pena il rigetto della domanda, ragion per cui è sempre preferibile far analizzare la domanda ad un legale di fiducia prima di inoltrarla alla Prefettura, ciò al fine di evitare prematuri rigetti.