Beni Giuridici
IL REGIME GIURIDICO DEI BENI
Il regime giuridico dei beni è disciplinato dal Libro Terzo del Codice Civile (denominato “Della proprietà”) e, nello specifico, dal Titolo I (intitolato “Dei beni”) il quale si suddivide in due distinti capi: il Capo I comprende la Sezione I “Dei beni nell’ordine corporativo”, poi abrogata dall’art. 3 D.lgs.lt 14.09.1944, n.287, la Sezione II “Dei beni immobili e mobili” e la Sezione III “Dei frutti”; il Capo II, invece, specifica “I beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici”.
La nozione di bene vera e propria è fornita dal legislatore per il tramite dell’art. 810 C.c., il quale così pronuncia: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.
Ai sensi della trascritta definizione, dunque, un bene è tale in senso giuridico allorquando l’entità, qualunque essa sia, possa divenire oggetto di diritto al fine di soddisfare un preciso interesse umano, anche se non direttamente riconoscibile.
Una prima distinzione applicabile ai beni giuridici è quella che distingue i beni materiali (o tangibili) ed i beni immateriali (o intangibili): fra i primi rientrano tutti i beni mobili od immobili che sono dotati di dimensionalità e che si caratterizzano per la loro corporeità, sempre rispondente ad uno stato della materia (solido, liquido, aeriforme); fra i secondi rientrano tutti i beni non dotati di realtà fisica quali, ad esempio, il diritto d’autore (sulle opere dell’ingegno, letterarie ed artistiche), il diritto di brevetto (per invenzioni industriali e modelli di utilità), il diritto di registrazione, le quote di partecipazione in una S.r.l., il know-how ed ogni altra forma di opera dell’ingegno o ad essa assimilata.
Si ricordi, per mero tuziorismo giuridico, che l’Azienda, ai sensi degli artt. 2555 C.c. e ss. deve essere considerata un bene giuridico a carattere misto stante la compresenza di beni giuridici materiali ed immateriali.
Muovendo dalla predetta distinzione dottrinaria, l’art. 812 C.c. sviluppa la diversa classificazione fra beni mobili ed immobili asserendo che “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni”.
Per bene immobile, dunque, si intende qualunque costruzione costituita da qualunque materiale che sia incorporata o materialmente congiunta con il suolo, ma non anche quella costruzione meramente aderente ad esso (per esempio, ai sensi della sentenza della Suprema Corte Cass. n°152/2017, non sono beni immobili gli aeromobili accatastati e destinati a struttura di ricezione nell’ambito di un complesso immobiliare, ciò poiché rimovibili senza che ne sia alterata la struttura).
La categoria dei beni mobili è, invece, una categoria residuale sicché è qualificabile “bene mobile” tutto ciò che non può essere qualificato, altrimenti, immobile: un quadro, un’autovettura, una nave, un libro, una televisione…sino a giungere alle Energie dacché, ex art. 814 C.c., “Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico”.
Infine, dottrina e giurisprudenza distinguono fra beni fungibili e beni infungibili: per bene fungibile si intende un bene facilmente assoggettabile a sostituzione, quale, ad esempio, il vino, il petrolio, il grano; per bene infungibile si intende un bene non altrimenti sostituibile, spesso oggetto di trattativa negoziale, quale, ad esempio, un preciso quadro di Da Vinci, la fede posseduta dalla moglie, il raccolto d’uva dell’annata 2014.
Di particolare interesse ai fini della presente trattazione è l’analisi del regime giuridico applicabile alle diverse fattispecie pratiche aventi ad oggetto beni immobili e/o beni mobili.
Tale analisi dipana dalla lettera dell’art. 813 C.c. il quale sinteticamente rappresenta che “Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti”.
Fatta salva la riserva di legge, le disposizioni relative ai beni immobili si seguono anche con riferimento ai diritti reali e a tutte quelle azioni gravitanti intorno alla immobilità dell’oggetto; le disposizioni relative ai beni mobili, invece, a tutti i beni residui.
Nonostante tale articolo venga ritenuto dalla dottrina quasi del tutto privo di utilità pratica poiché da tempo abbandonata la classificazione analitica, un tempo vigente, dei beni, sotto il profilo processuale tale norma riveste ancora importante fonte di utilità nella determinazione del petitum e della causa petendi, elementi posti a fondamento dell’esatto radicamento della vertenza giudiziale.
A tale articolo voglia, per ultimo, ricollegarsi il disposto ex art. 815 C.c. il quale assumendo che “I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili” tesse le fila della materia di quei beni presenti presso i registri pubblici tra cui le più note automobili, imbarcazioni ed aeromobili.