Sanzione Assegno

SANZIONE PER EMISSIONE E INCASSO ASSEGNO PRIVO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA' EX D.LGS 231/2007 MODIFICATO EX D.LGS 90/2017

IN DIRITTO

Ai sensi dell’art.49, comma 5, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90, “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90, “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro”.

Ai sensi  dell’art. 63, comma 1-ter, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90 e ulteriormente modificato ex art.18 D.L. 26.10.2019, n.124, convertito in Legge 19.12.2019, n.157, “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro”.

Ai sensi dell’art. 65, comma 9, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90 “Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento e contestazione delle violazioni provvede l’autorità che, nell’esercizio dei suoi poteri, rilevi l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e’ esercitabile da chi si e’ gia’ avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Ai sensi dell’art.16, comma 1, della Legge 24.11.1981, n.689, per come modificata ex art. 53 D.lgs 24.06.1998, n.213, “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 24.11.1981, n.689, “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

IN FATTO

Nel mese di Settembre 2021 veniva acquisito in trasferimento un assegno bancario, per complessivi € 50.000,00=.

Tale assegno difettava della clausola di “Non trasferibilità” prevista ex lege per importi superiori ad € 1.000,00=.

Ciò posto, il MEF contestava l’infrazione dell’art. 49, comma 5, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90 proponendo quale oblazione la somma pari ad € 6.000,00=, calcolato quale doppio del minimo edittale su base di € 3.000,00=, da pagarsi entro giorni 60 dal ricevimento della contestazione, salva la facoltà di non avvalersi dell’oblazione con contestuale deposito di memorie difensive entro giorni 30.

Tanto premesso sia in fatto sia in diritto, è innanzitutto necessario valutare per gradi tutti gli elementi circostanziali, ciò al fine di addivenire alla più confacente risoluzione della fattispecie de qua, ben consapevoli di ciascun “pro” e ciascun “contro” inerenti la problematica in esame.

A) CIRCA L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELL’OBLAZIONE

E’ innanzitutto parere di chi scrive che il quantum a titolo di oblazione determinato in € 6.000,00= sia ERRATO!

Per quanto previsto ai sensi  dell’art. 63, comma 1-ter, del D.lgs 21.11.2007, n.231, per come modificato ed integrato ex D.lgs 25.05.2017, n.90 e ulteriormente modificato ex art.18 D.L. 26.10.2019, n.124, convertito in Legge 19.12.2019, n.157, “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro”.

Nella fattispecie, l’assegno veniva acquisito in trasferimento nel mese di Settembre 2021, proprio nel periodo indicato dalla norma, sicché il minimo edittale considerabile per il calcolo dell’oblazione doveva essere € 2.000,00= e non € 3.000,00=, con conseguente oblazione pari ad €4.000,00= e non €6.000,00=.

L’offerta di oblazione pare, prima facie, errata nel quantum.

B) CIRCA IL PAGAMENTO DELL’OBLAZIONE

Fermo quanto espressamente relato al punto A, il pagamento della oblazione (qualunque essa sia) pone al riparo dal rischio di attribuzione di una pena pecuniaria superiore al quantum dell’oblazione.

Pagata l’oblazione, seppur ingiusta che sia, si ha la sicurezza di nulla altro dovere allo Stato, con immediata definizione della pratica.

C) CIRCA IL PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE

In alternativa al pagamento dell’oblazione, come si diceva, è possibile fare opposizione alla contestazione del MEF.

A monte del caso in esame, non vi è dubbio che NON vi sia stato un episodio di riciclaggio di denaro, con tempestiva esclusione dell’elemento soggettivo del dolo.

Tuttavia, con riferimento alle sanzioni amministrative, non rileva unicamente il dolo, ma è bastevole meramente la colpa, come rilevabile nel caso in esame e come precisato dall’art. 3, comma 1, della Legge 24.11.1981, n.689.

Ciò poiché la normativa D.lgs 21.11.2007, n.231 consiste in un’errata trasposizione della relativa direttiva europea 2005/60/CE, non tenendo luogo ai reali intenti del legislatore comunitario concernenti la lotta al riciclaggio di denaro, pertanto non permettendo di porre su un piano di rilevanza giuridica la “buona fede” dei soggetti incriminati.

Ai sensi di legge, e come nel caso di specie, la buona fede non riveste alcun sostanziale valore, essendo bastevole la colpa per la configurazione della violazione de qua.

Fatte queste premesse, l’apertura del procedimento rimane un’incognita poiché non vi è giurisprudenza uniforme circa la violazione della normativa.

Per gli effetti, non è possibile fare un’accurata previsione di ciò che riserverà il procedimento sicché non si potrà che procedere per ipotesi, tutte necessariamente vagliabili prima di porre in essere qualunque genere di attività.

Azionando il procedimento le soluzioni possibili sono le seguenti:

A) PROSCIOGLIMENTO.

B) SANZIONE INFERIORE ALL’OBLAZIONE (ULTERIORMENTE RIDUCIBILE DI 1/3) CALCOLATA SUL MINIMO.

C) SANZIONE PARI ALL’OBLAZIONE (ULTERIORMENTE RIDUCIBILE DI 1/3).

D) SANZIONE SUPERIORE ALL’OBLAZIONE (RIDUCIBILE DI UN TERZO) CHE TORNA A FAR OPERARE IL QUANTUM OBLATIVO.

E) SANZIONE ECCESSIVAMENTE SUPERIORE ALL’OBLAZIONE (RIDUCIBILE COMUNQUE DI 1/3)

A) Nel caso di proscioglimento, che è la risoluzione più auspicata, non si pone alcun ulteriore problema.

Tuttavia, l’istanza di proscioglimento è sicuramente la più complessa da far accogliere: ferma l’operatività della sanzione per colpa, ferma la circostanza che chi ha operato, ferma la circostanza del non indifferente importo di € 50.000,00= (ricordiamo che l’importo minimo per la clausola di non trasferibilità è di € 1.000,00=), sicuramente il proscioglimento è poco sperato.

Ciò non significa che non sia possibile ottenerlo, ma significa che le possibilità di ottenerlo sono minori, soprattutto quando ci si pone in contrasto con interessi stessi del Ministero.

B) – C) – D) Nel caso di sanzione inferiore all’oblazione, pari all’oblazione, o superiore di poco all’oblazione è possibile razionalmente indicare le seguenti soluzioni: nel primo caso, che è uno dei casi probabili, si otterrebbe certamente un vantaggio economico stralciando la posizione per un valore inferiore rispetto a quello dell’oblazione. Si ricordi che nel caso di specie il minimo edittale è di € 2.000,00 e non di € 3.000,00 (come specificato al punto A) sicché il minimo ridotto di 1/3 porterebbe alla sanzione di € 1.333,33=, oltre alle spese legali, prevedibili € 2.000,00= ca; nel secondo caso, altro caso probabile, laddove venisse confermato l’importo dell’oblazione per attuali €6.000,00=, la riduzione di 1/3 porterebbe alla sanzione di € 4.000,00=, oltre alle spese legali, prevedibili € 4.600,00= ca; nel terzo caso, altro caso probabile, il limite di vantaggio è previsto nella sanzione di € 9.000,00= che, ridotta di 1/3, tornerebbe a far operare l’oblazione di € 6.000,00=, oltre ovviamente alle spese legali. Quest’ultimo risultato sarebbe certamente non appagante poiché renderebbe inutile l’attività svolta, con aggravio di costi legali.

E) Non bisogna dimenticare, inoltre, che il range di sanzione pecuniaria è previsto da €2.000,00= ad € 50.000,00= sicché nulla vieta al soggetto Giudicante di imputare, a propria discrezione, il massimo della pena, ciò in regime di colpa e valore (con riferimento al non irrisorio importo dell’assegno: il limite dell’assegno senza clausola è di €1.000,00= ed il nostro era di € 50.000,00=, come si comporterà il giudicante di fronte a questo errore? Aumenterà la sanzione? Ora non è dato saperlo.).

Una sanzione eccessivamente superiore all’oblazione, seppur ipotesi insperata, porterebbe ad un eccessivo aggravio della situazione patrimoniale.

A ciò si aggiungano le spese legali.

In ogni caso, è sempre possibile ricorrere al TAR, al Consiglio di Stato ed infine in Cassazione, ovviamente con importanti costi relativi a ciascun procedimento che, in caso di vittoria, potranno essere rimborsati dallo Stato.

CIRCA LA PROVA DELLA BUONA FEDE

Come anticipato, la buona fede (tracciabilità operazioni, regolarità trasferimento, semplice “errore di svista”, ecc…) in materia di sanzioni pecuniarie amministrative NON E’ un elemento che assicura la buona riuscita del procedimento: la buona fede viene assunta a discrezione dell’operatore giudicante sicché non rappresenta una sicurezza per la tutela dei propri interessi.

Ed è proprio per questo che la normativa CE è stata trasposta erroneamente dacché gli operatori non sono tenuti a verificare il rapporto alla base del trasferimento di denaro ma sono tenuti unicamente a verificare la presenza della clausola di non trasferibilità, con applicazione di sanzione in caso contrario.

In ogni caso, nella contestazione, è doveroso introdurre tutti quegli elementi probatori atti a dimostrare che non vi sia stato alcun reato di riciclaggio, nella speranza che l’operatore addetto comprenda l’errore e prosciolga i soggetti interessati o, per lo meno, riduca la sanzione al minimo edittale.