GIURISDIZIONE E COMPETENZA IN GENERALE
GIURISDIZIONE E COMPETENZA (art. 1-6 C.p.c.)
INTRODUZIONE ALLA GIURISDIZIONE CIVILE
La giurisdizione è quel potere dello Stato, distinto dal potere legislativo e da quello esecutivo, volto ad assicurare l’applicazione obiettiva del diritto (sostanziale) per il tramite del processo (diritto processuale).
La funzione giurisdizionale presenta due ordini di profili: giurisdizione ordinaria, che tutela i diritti soggettivi, e giurisdizione speciale, che assicura l’osservanza di situazioni giuridiche soggettive (ad esempio, la giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi e l’art. 103 Cost. stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
A sua volta, la giurisdizione ordinaria si distingue in: giurisdizione civile penale.
Il Codice di Procedura Civile non fornisce alcuna definizione di giurisdizione civile, limitandosi ad individuare i giudici ai quali viene attribuito l’esercizio del potere giurisdizionale civile.
Ai sensi dell’art. 1 C.p.c., infatti, “La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice”.
I giudici ordinari, ai sensi dell’art. 102 Cost., sono quelli “istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario”; pertanto, quelli previsti e disciplinati dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e ss.mm.ii., la cui disciplina è assoggettata a riserva di legge ai sensi dell’art. 108 Cost.
La giurisdizione civile è dunque il potere attraverso il quale risolvere le controversie in materia di diritti soggettivi per il tramite dei giudici ordinari precostituiti per legge.
GIURISDIZIONE ORDINARIA E STRANIERA
Il potere giurisdizionale civile esercitato dai giudici ordinari ha dei limiti derivanti dalla giurisdizione dei giudici stranieri.
In origine tale profilo trovava la sua disciplina nel codice di procedura civile, agli artt. 2, 3 e 4, successivamente abrogati dalla Legge 31 marzo 1995, n. 218 (di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), nel cui Titolo II dedicato proprio alla “Giurisdizione italiana” è confluita tale disciplina.
La L. 218/1995 detta disposizioni volte a regolare i limiti della giurisdizione italiana in via generale, agli artt. 3, 4 e 8; e con riguardo a specifiche tipologie di controversie (artt. 5, 9 e 10).
In via generale, il criterio utilizzato dal legislatore è quello del domicilio o della residenza. Pertanto, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana assume rilevanza la circostanza che il convenuto abbia il domicilio o la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 218/1995.
Anche in mancanza di tali criteri, la giurisdizione italiana sussiste qualora sia stata convenzionalmente accettata o se il convenuto compaia nel processo senza eccepire difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 218/1995.
Ai fini della determinazione della giurisdizione italiana, si applica l’art. 5 del codice di procedura civile, che andremo ad analizzare in seguito.
Le disposizioni riferite a specifiche tipologie di controversie si occupano delle azioni reali (art. 5 L. 218/1995), della volontaria giurisdizione (art. 9) e della materia cautelare (art. 10). Tuttavia, a queste si aggiungono altre norme inserite in altri Titoli della legge 218/1995 che riguardano la giurisdizione, in particolare: in materia di scomparsa, assenza e morte presunta (art. 22), di nullità, annullamento e scioglimento del matrimonio e separazione personale (art. 32), di filiazione (art. 37), di adozione (art. 40), di protezione dei minori e degli incapaci maggiorenni (artt. 42 e 44) e di successione ereditaria (art. 50).
Ulteriormente, la legge 218/1995 in tema di giurisdizione stabilisce, in merito alle questioni pregiudiziali, che il giudice italiano conosce incidenter tantum (quindi senza efficacia di giudicato), le questioni che non rientrano nella sua giurisdizione e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta (art. 6).
In caso di litispendenza internazionale (in origine la disciplina era contenuta nell’art. 3 del codice di procedura civile), ossia qualora sia eccepita la previa pendenza, tra le stesse parti, di una domanda avente il medesimo oggetto e titolo dinanzi ad un giudice straniero, il giudizio in Italia deve essere sospeso qualora il giudice ritenga che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano.
In ordine alla rilevabilità del difetto di giurisdizione italiana, contrariamente alla disciplina in precedenza prevista all’art. 2 c.p.c. e ispirata al criterio di tendenziale inderogabilità della giurisdizione italiana, oggi la stessa è ispirata, ai sensi degli artt, 4 e 11 l. 218/1995, alla tendenziale derogabilità. Questo comporta sia la possibilità per le parti di derogare convenzionalmente alla giurisdizione straniera in favore di quella italiana e viceversa, sia la previsione secondo la quale il difetto di giurisdizione, di norma, non può essere rilevato d’ufficio bensì soltanto su eccezione del convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
MOMENTO DETERMINANTE GIURISDIZIONE E COMPETENZA
L’art. 5 del codice di procedura civile individua il momento determinante della giurisdizione (e della competenza) con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Pertanto, successive modificazioni legislative o il verificarsi di eventuali mutamenti dello stato di fatto non assumono rilevanza.
LA COMPETENZA. NOZIONE
La competenza può essere definita come la porzione della giurisdizione spettante ad ogni singolo giudice ordinario.
Quindi la competenza si individua nei rapporti tra i singoli giudici ordinari.
Prima di occuparsi di individuare quale sia il giudice (ufficio giudiziario) competente, si deve verificare nel caso concreto se la giurisdizione spetti ai giudici ordinari.
Si evidenzia come anche con riguardo alla competenza trova applicazione l’art. 5 c.p.c. sopra esaminato, secondo il quale la competenza si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”.
A differenza della giurisdizione, l’art. 6 del Codice di Procedura Civile prevede che la competenza non possa essere convenzionalmente derogata dalle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge (ad esempio, ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p.c. è possibile derogare per accordo delle parti la competenza per territorio).
La legge stabilisce criteri diversi di determinazione della competenza, che si possono distinguere in senso cd. verticale (competenza per materia e per valore) e in senso cd. orizzontale (competenza per territorio).
Tali accezioni verranno trattate nel prossimo articolo.
AVV. FRANCESCO VESCIA
AVV. RICCARDO VESCIA