COMPETENZA: TRA GIUDICE DI PACE E TRIBUNALE
COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE E DEL TRIBUNALE POST RIFORMA CARTABIA (artt. 7-9 C.p.c.)
INTRODUZIONE: SULLA COMPETENZA
Prima di introdurre una causa, il professionista avvocato deve individuare quale sia l’organo giudiziario competente a decidere la controversia.
Nelle cause civili sono presenti due organi giudiziari atti a decidere i contenziosi in primo grado: il Giudice di Pace ed il Tribunale.
La scelta dell’organo giudiziario corretto è importante ai fini della decisione: vediamo ora come individuarlo correttamente.
Esistono tre diversi criteri stabiliti dal codice di procedura civile per l’individuazione dell’esatto Giudice, ed, in particolare, essi sono: per valore, per materia, per territorio.
IL PRIMO CRITERIO: “PER VALORE”
Il criterio del “valore” fa riferimento al valore economico dell’oggetto della causa, ed esso è individuato ai sensi dell’art. 10 e ss. del c.p.c. dal valore della domanda giudiziale richiesta.
Nella fattispecie, il valore rappresenta il primo criterio di individuazione della competenza del giudice: il giudice di pace è competente a decidere tutte le controversie riguardanti beni mobili di valore non superiore ad euro 10.000,00.
Per bene mobile, riprendendo la stessa definizione fornita dall’art. 813 c.c., si intende qualsiasi bene che non forma un corpo unico col suolo.
Estensivamente, è stato ritenuto pacifico dalla giurisprudenza, aggiungere le obbligazioni pecuniarie, nonché secondo taluni orientamenti della stessa giurisprudenza addirittura crediti pecuniari collegati a beni immobili.
Inoltre nel secondo comma dell’art. 7 del C.p.c. è previsto un secondo parametro di competenza per valore: è altresì competente il giudice di pace relativamente alle controversie in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di natanti e veicoli fino ad euro 25.000,00.
Per risarcimento del danno si intende l’azione di responsabilità nei confronti del danneggiante e del proprietario del veicolo, promossa per il danno, a persone o cose, che trova la sua origine nella circolazione dei veicoli (auto e altri mezzi similari) o dei natanti (mezzi nautici).
È esclusa la competenza del Giudice di pace nelle controversie contro la Pubblica Amministrazione per la cattiva manutenzione delle strade o delle acque, in quanto attiene alla responsabilità da custodia e non alla circolazione di veicoli o natanti.
Per tutti i valori eccedenti è competente in funzione residuale il Tribunale.
Come anticipato, il criterio del valore è un parametro normativo per l’individuazione dell’esatto Giudice, ma non l’unico…
IL SECONDO CRITERIO: “PER MATERIA”
Il criterio per materia fa riferimento non al valore del contenzioso, bensì al tipo di diritto sul quale si controverte.
Il Giudice di Pace, indipendentemente dal valore della controversia, è competente per decisione delle controversie in tema di:
-apposizione di termini. Un esempio tipico è l’azione ex art. 951 c.c., in cui le parti richiedono che siano stabiliti i confini tra fondi qualora siano diventati irriconoscibili. Si badi bene, è un’azione volta alla mera apposizione di segni esteriori di confine, poiché quest’ultimo risulta pacifico tra le parti: qualora vi fossero contestazioni circa il confine cambia la competenza del Giudice!
-osservanza di distanze, e regolamenti per il piantamento di alberi e siepi: il Giudice di Pace è competente solo per la decisone circa le distanze previste ex lege tra abitazioni e fondi in materia di piantumazioni, ma non può risolvere nessuna questione incidentale inerente la proprietà o i confini!
-servizi condominiali: rientrano le cause ove vi sia controversia tra le parti circa l’uso del singolo condomino di un servizio comune. Il classico esempio è l’impugnazione della delibera condominiale che vieta l’utilizzo del cortile comune.
-immissioni. Vi sono però delle limitazioni. Il Giudice di pace non risulta competente per tutte le tipologie di immissioni: solo immissioni di abitazioni civili, con esclusione degli immobili industriali, la quale competenza spetta ancora al Tribunale.
-interessi e accessori per ritardo del pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Si badi bene che la competenza del Giudice di Pace si limita solamente agli interessi maturati col mancato pagamento della prestazione, poiché qualora l’oggetto della controversia fosse proprio la prestazione previdenziale allora la competenza spetterebbe al Tribunale in persona del giudice del lavoro.
-opposizione a sanzioni amministrative. Il Giudice di pace è competente per le controversie in materia di multe, fermi amministrativi e varie sanzioni amministrative previste specificatamente dalla legge
LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Il Tribunale è competente a decidere tutte le controversie cui non è espressamente prevista dalla legge la competenza di altro Giudice, ed inoltre è ESCLUSIVAMENTE competente per materia inerenti:
-imposte e tasse. Nello specifico le cause aventi ad oggetto le obbligazioni tributarie attinenti i rapporti tra privato-debitore e ente-impositore, riguardante l’esigibilità l’esistenza del tributo, nonché la validità e la regolarità del procedimento esecutivo.
-stato e capacità delle persone. Per riassumere, ivi rientrano le cause concernenti lo stato di famiglia, pertanto riconoscimento dei figli, filiazione, adozione, separazione e divorzi, riconoscimento del nome; e circa la capacità giuridica e la capacità d’agire, quali le controversie di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
-querela di falso. Si richiede l’accertamento di autenticità di un determinato documento, in modo che ne venga accertata la falsità.
-esecuzione forzata. Spettano al Tribunale le controversie aventi ad oggetto la richiesta di pignoramenti di beni ed esecuzioni coattive di prestazioni.
-cause dal valore indeterminabile. Qualora non sia possibile evincere dalla domanda giudiziale il valore della controversia, solo il Tribunale è competente per la decisione della stessa.
*************
Una volta analizzati i parametri del valore e della materia abbiamo gli elementi necessari per individuare quale giudice sia competente, se il Tribunale o il Giudice di pace.
Una volta individuato l’organo giudiziario esatto, attraverso il criterio del territorio stabiliamo il giudice della circoscrizione territorialmente competente ai sensi degli art. 18 e ss. ai quali vi rimandiamo nel prossimo articolo.
AVV. FRANCESCO VESCIA
AVV. RICCARDO VESCIA