COMPETENZA PER TERRITORIO
COMPETENZA TERRITORIALE (artt.18-31 Bis C.p.c.)
INTRODUZIONE: IL FORO DI COMPETENZA
Una volta individuato l’organo competente a decidere la controversia, occorre individuare la circoscrizione territoriale di esatta competenza.
Esistono diverse tipologie di fori competenti:
-il foro generale, fissato dalla legge e valido per qualsiasi controversia, cui non sia diversamente espresso dalla legge;
-foro speciale, individuato espressamente dalla legge per determinate controversie stabilite dal legislatore;
-foro concorrente, cui spetta all’attore facoltativamente la scelta del foro generale o concorrente.
IL FORO GENERALE
Il foro generale è stabilito dall’art. 18 del C.p.c., individuato nella residenza ovvero domicilio, ovvero dimora del convenuto, ed in subordine qualora non fosse possibile trovare nessuna delle tre, la legge attribuisce la competenza territoriale al giudice presso cui risiede l’attore.
Il legislatore, nella determinazione della competenza territoriale, ha voluto specificare un criterio di scelta soggettivo che protegga il convenuto da spostamenti territoriali al fine di affrontare un giudizio che sarebbe costretto a subire.
Per quanto concerne il significato di residenza domicilio e dimora, ci i riporta agli art. 43 e ss. del codice civile: residenza è il luogo ove si ha la dimora abituale; domicilio è la sede principale degli interessi di una persona; la dimora è il luogo ove si abita temporaneamente.
Il legislatore individua il foro generale oltre che per le persone fisiche, anche per le persone giuridiche nell’art. 19 del C.p.c.: è competente il giudice del luogo ove la persona giuridica convenuta abbia la sede, ed altresì, il giudice del luogo ove la persona giuridica convenuta abbia uno stabilimento o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
La sede legale viene solitamente individuata nell’atto costitutivo di una società, nello statuto e comunque registrato nel pubblico registro delle imprese.
In alternativa, la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto valida la sede effettiva o reale, qualora quest’ultima sia diversa dalla sede legale.
Il legislatore nel secondo comma, specifica che altro luogo competente ove radicare il giudizio è la circoscrizione territoriale ove è presente uno stabilimento, inteso come sede secondaria, ovvero come filiale, che abbia un rappresentante abilitato ed autorizzato ex art 77 C.p.c. (rappresentanza del procuratore e dell’instistore) a stare in giudizio.
Qualora la persona giuridica non sia riconosciuta, come le associazioni, consorzi e società di persone, il foro generale è individuato nel luogo ove la stessa perpetui in modo continuativo la propria attività.
FORI SPECIALI E CONCORRENTI
Per le cause relative ai diritti di obbligazione, il legislatore individua come foro speciale e concorrente, il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione (art 20 C.p.c.).
L’obbligazione è un rapporto giuridico che impegna dei soggetti a delle prestazioni: il caso più ricorrente è il contratto.
La competenza territoriale del luogo ove si è formata o eseguita l’obbligazione ha un vasto campo di operatività ma anche alcune limitazioni.
Nello specifico tale competenza non è valida per:
-rapporti tra consumatori e professionisti, per cui è previsto che il foro competente sia il foro ove il consumatore ha residenza o domicilio;
-controversie di lavoro, poiché è competente il foro dove è sorto il rapporto lavorativo ovvero ove ha sede l’azienda;
-materia di privacy e trattamento dei dati personali, in queste tipologie di controversie è competente solo il giudice ove risiede il titolare del trattamento dei dati in modo esclusivo;
-se è convenuta la pubblica amministrazione, è sempre competente il giudice del luogo ove risiede l’avvocatura di stato.
Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, ovvero locazioni di immobili, ovvero apposizioni di termini e distanze di legge tra immobili, ovvero affitto di aziende, è territorialmente competente il giudice ove l’immobile o l’azienda è posta.
È importante capire cosa si intenda per diritti reali, poiché la definizione comprende un campo molto vasto di diritti, ma è bene tenere presente anche alcune limitazioni di operatività del presente articolo.
Non è sufficiente che la domanda attorea abbia una relazione con un immobile, poiché se l’azione è relativa ad un rapporto contrattuale avente ad oggetto un immobile, ma sostanzialmente di natura personale, fondate sul rapporto giuridico obbligatorio, fanno rientrare le fattispecie nel 18-20 C.p.c. e non nel 21 C.p.c.!
Infine nel caso di azioni possessorie è competente in via esclusiva ed inderogabile il giudice del luogo ove abbia avuto luogo il fatto denunciato.
Per le cause ereditarie è competente il giudice del luogo ove viene aperta la successione.
Le cause ereditarie possono avere ad oggetto:
-le petizioni ereditarie, come l’accertamento della qualità di erede;
-divisione ereditaria, avente ad oggetto la divisone dell’asse ereditario;
-cause tra eredi, attinenti sempre la qualifica di erede e la quota spettante;
-cause relative a crediti verso il defunto, come azioni personali di credito su beni mobili o immobili;
-cause contro l’esecutore testamentario.
Nelle cause tra soci, o nelle cause di condominio è competente il foro ove è presente la società o il bene comune (art. 23 cpc).
Per cause tra soci si intendono controversie inerenti i rapporti sociali, e per soci si intendo i membri partecipativi di una società, intesa in senso lato e comprensiva di società di fatto, società di persone, società per azioni, associazioni riconosciute e non, nonché comitati.
Per presenza della società, si intende il luogo della sede legale, anche se come già visto, sono estensivamente comprese anche le sedi di fatto, ove viene svolta la reale attività societaria.
Per liti tra condomini sono comprese le controversie tra l’amministratore di condominio e i condomini per la riscossione dei contributi condominiali, nonché rapporto giuridici di diritti reali tra condomini.
Per le cause relative ad una tutela o un’amministrazione patrimoniale è competente il giudice del foro ove sia esercitata la tutela o l’amministrazione.
La tutela è il potere attribuito ad un soggetto nominato dal giudice per curare gli interessi patrimoniali e personali di una persona legalmente incapace, come un minore o un interdetto.
Per amministrazione patrimoniale si intende il complesso di atti volti alla gestione di un patrimonio.
In sostanza nel presente articolo viene regolata la competenza territoriale di controversie circa la tutela di minori, di interdetti, di amministrazioni di sostegno, di fondi patrimoniali tra coniugi, di comunioni di beni e di eredità giacenti.
Qualora l’attività sia svolta in diversi luoghi di diverse circoscrizioni territoriali, prevale il foro ove è svolta l’attività di tutela o amministrazione prevalente.
Laddove parte in causa sia la pubblica amministrazione, è competente il foro ove ha sede l’avvocatura di stato competente.
In ogni controversia in cui è parte in causa la P.A. è competente il foro in cui è presente la sede dell’avvocatura di stato della circoscrizione territorialmente competente, e tale competenza è esclusiva ed inderogabile.
Se è parte in causa un magistrato è competente l’ufficio giudiziario del distretto di Corte d’Appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni.
Per magistrato si intende sia il magistrato togato avente funzioni giudicanti o requirenti, sia il magistrato onorario.
Per parte processuale, secondo la giurisprudenza, si intendono le cause in cui il magistrato sia parte in senso sostanziale (attore o convenuto), sia se sia parte in causa il coniuge, sia nei procedimenti di ricusazione.
Per l’esecuzione forzata di beni mobili o immobili è competente il giudice del luogo ove si trovano i beni.
Nel caso in cui i beni siano automobili o veicoli invece la competenza viene spostata nel foro ove il convenuto abbia la residenza, il domicilio o la dimora.
Se al contrario l’oggetto dell’esecuzione fosse un obbligo di fare o di non fare, e pertanto una prestazione, il foro competente viene individuato nel luogo ove la prestazione deve essere eseguita.
Nel caso in cui l’esecuzione abbia ad oggetto un credito, il foro competente è ove sia presente la residenza, la dimora o il domicilio del convenuto.
Nei predetti casi, vi è l’eccezione in cui sia la P.A. parte coinvolta nel procedimento: in tal caso la competenza viene individuata nella circoscrizione ove ha sede l’avvocatura di stato competente.
Per le cause di opposizione all’esecuzione è competente il giudice del luogo dell’esecuzione.
In ciascuna delle predette ipotesi, l’incompetenza territoriale deve essere eccepita entro la prima difesa, pertanto nella comparsa di costituzione e risposta.
Sebbene il principio generale dell’inderogabilità della competenza del giudice, volto a stabilire la naturale precostituzione del giudice sia espressamente previsto dall’art. 6 cpc, la competenza territoriale a differenza della competenza per materia e per valore è derogabile tramite l’accordo delle parti.
La competenza territoriale convenzionale deroga la competenza territoriale prevista dalla legge, però non può fissare convenzionalmente un foro esclusivo, compito che spetta solo alla legge.
Inoltre, sebbene la competenza territoriale sia derogabile, il legislatore ha comunque previsto fattispecie di controversie cui la competenza del foro viene precostituita dalla legge in modo esclusivo, con esclusione della derogabilità della competenza territoriale convenzionale nel caso di cause relative le esecuzioni, le opposizioni alle esecuzioni, i procedimenti cautelari e possessori, e i procedimenti in camera di consiglio.
L’accordo di deroga della competenza territoriale è un negozio giuridico con effetti processuali, e pertanto sottoposto ai vizi di nullità previsti dal codice civile.
L’accordo deve essere in forma scritta ad substantiam, pertanto a forma scritta a pena di nullità, e qualora non sia rispettata la forma del contratto, la nullità potrà essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio.
L’accordo di deroga della competenza territoriale può essere preventivo e pertanto stabilito dalle parti ancor prima dell’insorgere della controversia, i quali prevedono che su determinati affari possano ipoteticamente esserci future controversie, ovvero in corso di causa, con giudizio già radicato.
AVV. FRANCESCO VESCIA
AVV. RICCARDO VESCIA